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Vino biologico: significato e disciplinare di riferimento

26 Ago, 2021

Cos’è l’agricoltura biologica

modello di sviluppo sostenibile basato sul rispetto dell’ambiente, sulla salvaguardia delle risorse naturali e sulla salute di tutti, uomo, animali e ambiente. Negli ultimi anni la diffusione del biologico in agricoltura, ha reso possibile un consumo meno elitario di prodotti derivanti da queste coltivazioni. Questo accade non solo in aziende agricole ma anche in quelle vitivinicole.

Disciplinare vino biologico

Il disciplinare del vino biologico prevede per le cantine una serie di indicazioni e restrizioni rigorose per la pratica enologica che riguardano i trattamenti termici, l’utilizzo di fertilizzanti, l’utilizzo di solfiti, la desolforazione dei mosti, la dealcolazione, il trattamento per elettrodialisi etc.

La produzione vitivinicola biologica è disciplinata all’Art. 18 e alla parte VI dell’allegato II della normativa contenuta nel Reg. EU 848/2018:

Parte VI: Vino

  1. Ambito di applicazione
  • 1.1. Le norme stabilite nella presente parte, in aggiunta alle norme generali di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11, 16 e 18, si applicano alla produzione biologica di prodotti del settore vitivinicolo, quale definito all’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
  • 1.2. Salvo esplicite disposizioni contrarie contenute nella presente parte, si applicano i regolamenti (CE) n. 606/2009 (9) e (CE) n. 607/2009 della Commissione (10).
  1. Uso di taluni prodotti e sostanze
  • 2.1. I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti da materie prime biologiche.
  • 2.2. Solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica possono essere utilizzati per l’elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 606/2009, in particolare dall’allegato I A di quest’ultimo.
  1. Pratiche enologiche e restrizioni
  • 3.1. Fatte salve le sezioni 1 e 2 della presente parte e le restrizioni e i divieti specifici previsti dai punti 3.2, 3.3 e 3.4, sono consentite solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dall’articolo 80 e dall’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall’articolo 3, dagli articoli da 5 a 9 e dagli articoli da 11 a 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dagli allegati a tali regolamenti utilizzati anteriormente al 1o agosto 2010.
  • 3.2. È vietato l’uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito:a) concentrazione parziale a freddo ai sensi dell’allegato VIII, parte I, sezione B.1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013;b) eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell’allegato I A, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009;c) trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell’allegato I A, punto 36, del regolamento (CE) n. 606/2009;d) dealcolizzazione parziale del vino ai sensi dell’allegato I A, punto 40, del regolamento (CE) n. 606/2009;e) trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell’allegato I A, punto 43, del regolamento (CE) n. 606/2009.
  • 3.3. L’uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito è consentito alle seguenti condizioni:a) trattamenti termici ai sensi dell’allegato I A, punto 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, purché la temperatura non superi i 75 °C;b) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell’allegato I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, purché la dimensione dei pori non sia inferiore a 0,2 micrometri.
  • 3.4. Eventuali modifiche introdotte successivamente al 1o agosto 2010 per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o dal regolamento (CE) n. 606/2009 possono essere applicate nella vinificazione biologica solo in seguito all’inserimento di tali misure come consentito dalla presente sezione e, se necessario, in seguito a una procedura di valutazione conformemente all’articolo 24 del presente regolamento.

Terracruda: vino biologico marchigiano

Per Terracruda il rispetto per l’uomo e l’ambiente è una priorità, ecco perché a partire dal 2007 l’intera produzione e vinificazione è stata convertita in produzione di vino biologico.

Dalla vendemmia 2020 il biologico Terracruda è certificato anche in etichetta dall’apposito bollino EU. Le uve dei vitiggni Terracruda vengono vendemmiate a mano nel rispetto dell’ambiente e della tradizione vinicola.

 

Normativa di riferimento per la produzione di vino biologico

In osservanza delle Leggi vigenti, è vietata la vendita ai minori di 18 anni.

Leggi le condizioni di vendita.

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